DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CANGINI, AIMI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CESARO, DAL MAS, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GIRO,
Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PEROSINO, RIZZOTTI, SERAFINI, SICLARI e TOFFANIN
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2021
Disposizioni in materia di tutela del minore e di vendita di strumenti di telefonia o di comunicazione elettronica.
ONOREVOLI SENATORI. – In questi ultimi dieci anni è aumentata in modo esponenziale la presenza in rete di bambini e di adolescenti, e l’allerta epidemiologica iniziata a febbraio del 2020 ha di fatto aumentato di moltissimo tale presenza.
I minori sono il gruppo più vulnerabile della nostra società e il legislatore deve prestare loro particolare attenzione al fine di proteggerli. Come rimarcato in sede europea, lo sfruttamento sessuale dei minori e l’abuso sessuale dei minori online, inclusa la proliferazione di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori su internet e la predazione online, continuano a essere motivo di grande preoccupazione per le autorità di contrasto, che devono fronteggiare reati che vanno dall’estorsione sessuale e l’adescamento di minori fino all’autoproduzione di materiale di carattere pedopornografico e la sua diffusione dal vivo mediante internet.
Oramai internet e l’utilizzo più ampio delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono parte integrante della vita quotidiana delle persone e sono particolarmente presenti nella vita ricreativa, formativa e sociale dei minori. L’attività di socializzazione virtuale in rete è radicata e i giovani trascorrono ore sulla rete, innanzi ad uno schermo, piccolo o grande che sia. Giovani che trasmettono o comunicano il loro numero di telefono a sconosciuti, all’insaputa. dei genitori. Genitori che difficilmente riescono ad avere controllo sulle attività dei propri figli minorenni sui social e sulle chat.
Ma il pericolo per i minori non riguarda unicamente il mondo degli adulti: riguarda anche i rapporti tra loro e la loro degenerazione in forme di prevaricazione, imitazione, sfida e bullismo che determinano, talvolta, conseguenze molto tragiche per coloro che le hanno subite o per coloro che hanno deciso di provare « giochi » pericolosi per la loro vita, al fine di avere il consenso dei loro coetanei.
È opportuno quindi contenere la proliferazione online della presenza dei minori ed è necessario che gli stessi minori possano godere del diritto a un ambiente online e all’accesso a internet sano e sicuro. Una sicurezza che può giungere con norme che responsabilizzino le industrie delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i fornitori di servizi internet e coloro che vendono tali prodotti.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Tutela del minore nella società dell’informazione)
1. È vietata la vendita e il possesso di strumenti di telefonia mobile o di comunicazione elettronica ai minori di anni quattordici. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, disciplina le condizioni in cui il possesso e l’utilizzazione dei telefoni mobili e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica è consentito per esigenze oggettive e necessarie. Il medesimo decreto determina altresì le sanzioni pecuniarie per la mancata applicazione delle disposizioni del presente comma.
2. A maggior tutela dei soggetti di età superiore ad anni quattordici e minori di anni diciotto, per la vendita e il commercio in Italia è fatto obbligo alle case produttrici di strumenti abilitati alla connessione internet e agli sviluppatori di piattaforme e di applicativi di social network di prevedere, per impostazione predefinita, programmi per il controllo parentale che possano essere attivati e disattivati con codice alfanumerico da chi esercita la responsabilità genitoriale, che certifichino le ore d’utilizzo dello strumento e che inibiscano l’accesso alle reti di comunicazione elettronica e ai siti vietati sino al raggiungimento della maggiore età.
Art. 2.
1. Al capo VI del titolo VII della parte II del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
« Art. 328-bis. – (Divieto dell’utilizzazione di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica) –
1. Fatti salvi i casi previsti dal presente articolo, è vietata l’utilizzazione dei telefoni mobili e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni all’interno delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e negli altri luoghi in cui si svolge l’attività didattica.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche stabiliscono le condizioni, i casi e i luoghi in cui l’utilizzazione dei telefoni mobili e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica è consentito per finalità didattiche o per esigenze indifferibili degli alunni.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all’utilizzazione dei telefoni mobili e degli altri dispositivi di comunicazione elettronica consentito agli alunni disabili nel rispetto della normativa vigente.
4. I regolamenti delle istituzioni scolastiche stabiliscono le sanzioni disciplinari per la violazione del divieto di cui al comma 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato ».